1. Entro il termine di novanta giorni dal provvedimento definitivo di confisca, sulla base dei crediti ammessi nello stato passivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'articolo 5 e della specificazione di quelli non ancora soddisfatti, con i rispettivi importi e con le cause di prelazione che li assistono, nonché dell'elenco dei riparti, degli accantonamenti eseguiti e degli acconti versati, l'amministratore giudiziario, dedotte le spese anticipate dallo Stato, propone un progetto di graduazione dei crediti, secondo l'ordine stabilito dal codice civile e dalle leggi speciali, e di determinazione della quota di riparto spettante a ciascun creditore, in considerazione del valore dei beni confiscati.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 110 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Se necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza dell'amministratore giudiziario, dispone la stima dei beni e delle aziende confiscati.
4. Entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della proposta, i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore delle aziende e dei beni confiscati.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'amministratore giudiziario, tenuto conto delle osservazioni pervenute, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, determina il piano di riparto finale.
6. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di riparto finale, i creditori