Art. 6.

      1. Entro il termine di novanta giorni dal provvedimento definitivo di confisca, sulla base dei crediti ammessi nello stato passivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'articolo 5 e della specificazione di quelli non ancora soddisfatti, con i rispettivi importi e con le cause di prelazione che li assistono, nonché dell'elenco dei riparti, degli accantonamenti eseguiti e degli acconti versati, l'amministratore giudiziario, dedotte le spese anticipate dallo Stato, propone un progetto di graduazione dei crediti, secondo l'ordine stabilito dal codice civile e dalle leggi speciali, e di determinazione della quota di riparto spettante a ciascun creditore, in considerazione del valore dei beni confiscati.
      2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 110 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
      3. Se necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza dell'amministratore giudiziario, dispone la stima dei beni e delle aziende confiscati.
      4. Entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della proposta, i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore delle aziende e dei beni confiscati.
      5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'amministratore giudiziario, tenuto conto delle osservazioni pervenute, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, determina il piano di riparto finale.
      6. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di riparto finale, i creditori

 

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possono propone opposizione mediante ricorso al giudice civile del luogo in cui si è svolto il procedimento di prevenzione. Il giudice tratta in modo congiunto le opposizioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale è data comunicazione agli interessati.
      7. Ciascuna parte può svolgere in camera di consiglio, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e, se l'opposizione riguarda il valore delle aziende e dei beni confiscati, proporre i mezzi di prova.
      8. Esaurita l'istruzione, il giudice fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie. Il tribunale decide in camera di consiglio, nei sessanta giorni successivi, con decreto motivato, contro il quale può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di dieci giorni dalla notifica.
      9. Divenuto definitivo il piano di riparto finale, il Ministero dell'economia e delle finanze procede senza indugio ai pagamenti dovuti. Decorso il termine di centoventi giorni senza che il medesimo Ministero abbia provveduto, ciascun creditore può adire il giudice amministrativo, che nomina un commissario per l'adempimento.
      10. In nessun caso i beni immobili confiscati possono essere sottratti ai procedimenti di destinazione sociale previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.